Inps: al via dal 13 agosto le novità sul congedo parentale
In vigore dal 13 agosto le novità normative sul congedo parentale. In particolare viene introdotto il congedo di paternità obbligatorio, che sostituisce il congedo obbligatorio del padre ed il congedo facoltativo del padre.
Tale misura consente al padre lavoratore di fruire di un periodo di congedo di 10 giorni lavorativi, (non frazionabili ad ore e fruibili anche in via non continuativa) e autonomo rispetto a quello della madre.
In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario. Per i giorni di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione. Il nuovo congedo di paternità obbligatorio può essere fruito a partire dai due mesi prima della data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio e in caso di morte perinatale del figlio. Come ricorda l’Inps alle lavoratrici autonome è riconosciuta un’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto, nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici effettuati da un medico della Asl.