Buoni fruttiferi postali acquistati prima del 1999:, Cassazione: tasso di interesse può variare
Fa discutere una recente sentenza della Cassazione (Sezioni Unite 11.02.2019) con cui si stabilisce che chi ha investito in buoni fruttiferi postali prima del 1999 può vedersi cambiare il tasso di interesse anche in modo retroattivo.
In origine, a disciplinare l’investimento in buoni fruttiferi postali era il Codice Postale del 1973 (articolo 173), poi abrogato dal decreto legislativo 284 del 1999. Quest’ultima legge ha precisato inoltre che libretti e buoni fruttiferi postali in essere continuavano a essere regolati secondo le leggi anteriori quindi secondo quella norma del Codice Postale. Nel dettaglio quell’articolo recita testualmente: “Gli interessi vengono corrisposti a seconda della tabella riportata a tergo dei buoni. Le variazioni del saggio d’interesse sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto soltanto per i buoni emessi dal giorno dell’entrata in
vigore del decreto stesso, e non per quelli emessi anteriormente, per i quali continuano ad applicarsi le tabelle d’interesse esistenti a tergo dei medesimi”. In sostanza per chi ha acquistato i Buoni prima del 1999 vale la vecchia legge.
Lo scorso 2007 la Cassazione era intervenuta sulla materia affermando che la sottoscrizione di un buono fruttifero postale compreso il tasso di interesse equivale a firmare un contratto che non può essere modificato. Ora con la sentenza dello scorso febbraio gli Ermellini arrivano alla conclusione opposta e con un decreto ministeriale può avvenire il cambio di interesse anche senza che l’investitore venga informato. Le Poste, secondo la Corte, non sono obbligate a far firmare un’informativa che spieghi i dettagli dell’operazione ma sarà sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle norme che disciplinano la collocazione dei Buoni.
“Una sentenza aberrante! Uno schiaffo in faccia ai diritti dei risparmiatori, che già hanno scarsa fiducia ad investire i loro soldi, visti tutti gli scandali ed i fallimenti verificatisi in questi ultimi anni e che certo ora, con questa sentenza, perderanno ogni residua speranza” afferma il prof. Stefano Cherti, consulente dell’Unione Nazionale Consumatori. “A questo punto sta al legislatore intervenire urgentemente, facendo tabula rasa delle singolari sentenze interpretative della Cassazione, mettendo nero su bianco i diritti dei consumatori. Acquistando un buono postale si sottoscrive un contratto che non può essere unilateralmente modificato da una sola parte, soprattutto alla luce del diritto comunitario che orami detta le regole nel settore bancario in tutti i 28 Paesi membri, Italia compresa” conclude Cherti.