Passivity rule
E’ l?obbligo di astensione dal compiere atti od operazioni che possano contrastare gli obiettivi dell?offerta.
L?art. 104 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) dispone che :
?Salvo autorizzazione dell’assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le societ? italiane le cui azioni oggetto dell’offerta sono quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta. Le assemblee deliberano, anche in seconda o in terza convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il trenta per cento del capitale. Resta ferma la responsabilit? degli amministratori e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti?.