OPA
Offerta rivolta al pubblico e finalizzata all?acquisto di strumenti finanziari. ? disciplinata dal D.lgs. 24.2.1998, n. 58, che ha sostituito la L. 18.2.1992, n. 149; la legge, allo scopo di garantire trasparenza dell?informazione e correttezza dei comportamenti, indica la procedura che deve essere seguita dall?offerente. Nel caso di societ? italiane con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani, ? previsto l?obbligo da parte di chi, in seguito ad acquisti a titolo oneroso, pervenga a detenere una quota superiore al 30 per cento di offrire ai restanti azionisti l?acquisto della totalit? delle azioni ordinarie della societ? eccedenti la quota che egli precedentemente deteneva (opa obbligatoria); la legge indica i parametri sulla base dei quali deve essere determinato il prezzo di offerta. Sono previste ipotesi di esenzione dall?obbligo. In particolare, l?obbligo ? escluso in caso di offerta ai restanti azionisti – prima dell?acquisto che porterebbe a detenere una quota superiore al 30 per cento – di acquisire almeno il 60 per cento delle azioni della societ? soddisfacendo ulteriori condizioni indicate dalla legge (opa preventiva). La fattispecie della cosiddetta opa residuale configura l?obbligo da parte di chi venga a detenere una partecipazione superiore al 90 per cento di promuovere un?opa sul restante capitale della societ?, se entro quattro mesi non ha ripristinato un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni; il prezzo di offerta per l?opa residuale ? fissato dalla Consob.